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Senato - (S. 1766) trasmesso e assegnato alla commissione Bilancio decreto legge CuraItalia. Focus sui contenuti di interesse

Senato - (S. 1766) trasmesso e assegnato alla commissione Bilancio decreto legge CuraItalia. Focus sui contenuti di interesse

Trasmesso nel pomeriggio di mercoledì 18 al Senato e assegnato alla commissione Bilancio per l'esame referente in prima lettura il disegno...

Trasmesso nel pomeriggio di mercoledì 18 al Senato e assegnato alla commissione Bilancio per l'esame referente in prima lettura il disegno di legge di conversione del decreto che contiene misure urgenti per il potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (S. 1766, decreto "CuraItalia"). L'esame del testo inizia martedì 24 marzo, e la scadenza per la presentazione di emendamenti fissata per venerdì 27 alle 19. Il testo, che ha ricevuto il via libera del Consiglio dei ministri lo scorso lunedì (vedi ES 16/03/2020) è in vigore da ieri notte, quando è stato pubblicato sull'edizione straordinaria della Gazzetta ufficiale, serie generale n. 70. Il termine per la conversione in legge scade il 17 maggio. Con questo provvedimento, sono attualmente in vigore cinque decreti-legge in materia di contenimento dell'emergenza e supporto delle imprese, mentre i dpcm con cui sono state introdotte le misure restrittive sono sei. La delibera del Cdm del 31 gennaio aveva invece decretato lo stato di emergenza nazionale per sei mesi. In vigore anche quindici ordinanze della Protezione Civile, nove del ministero della Salute e un decreto del Mef, che il 24 febbraio ha disposto le prime sospensioni da adempimenti tributari. A questo link la sezione della Gazzetta ufficiale dedicata esclusivamente ai provvedimenti sul Coronavirus. 

Di seguito un focus sulle misure d'interesse

L'articolo 3 prevede che le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie possono stipulare contratti per l’acquisto di ulteriori prestazioni sanitarie, in deroga ai limiti di spesa, nel caso in cui: la situazione di emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19 richieda di incrementare la dotazione dei posti letto in terapia intensiva e nelle unità operative di pneumologia e di malattie infettive, isolati e allestiti con la dotazione necessaria per il supporto ventilatorio e in conformità alle indicazioni fornite dal ministero della Salute; emerga l’impossibilità di perseguire gli obiettivi di potenziamento dell’assistenza indicati dalla circolare del 1° marzo 2020 del ministero della Salute nelle strutture pubbliche e nelle strutture private accreditate tramite le prestazioni acquistate con i contratti in essere all'entrata in vigore del decreto. Qualora non sia possibile perseguire gli obiettivi tramite la stipula di contratti con strutture accreditate, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie, sono autorizzate a stipulare contratti con strutture private non accreditate, purché sottoposte ad autorizzazione. Con lo scopo di fronteggiare l’eccezionale carenza di personale medico e delle professioni sanitarie in quanto ricoverato o in stato contumaciale a causa dell’infezione da COVID-19, le strutture private, accreditate e non, su richiesta delle regioni o delle province autonome di Trento e Bolzano o delle aziende sanitarie, mettono a disposizione il personale sanitario in servizio nonché i locali e le apparecchiature presenti nelle suddette strutture. Per l'attuazione delle disposizioni, che perdono efficacia alla fine dello stato di emergenza, sono stanziati 400 milioni di euro. 

Secondo l'articolo 4 le regioni e le province autonome possono attivare, anche in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, aree sanitarie anche temporanee sia all’interno che all’esterno di strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private, o di altri luoghi idonei, per la gestione dell’emergenza COVID-19, sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020. I requisiti di accreditamento non si applicano alle strutture di ricovero e cura per la durata dello stato di emergenza. Le opere edilizie strettamente necessarie a rendere le strutture idonee all’accoglienza e alla assistenza possono essere eseguite in deroga alle disposizioni del Testo unico sull'edilizia (dpr 380/2001), delle leggi regionali, dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi locali, nonché, fino al termine dello stato di emergenza, del dpr sulla prevenzione anti incendio. I lavori possono essere iniziati contestualmente alla presentazione della istanza o della denuncia di inizio attività presso il comune competente. La disposizione si applica anche agli ospedali, ai policlinici universitari, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, alle strutture accreditate ed autorizzate. 

L'articolo 5 stabilisce che, per assicurare la produzione e la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale (DPI), ai valori di mercato correnti al 31 dicembre 2019, in relazione alla inadeguata disponibilità degli stessi nel periodo di emergenza COVID-19, il Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell’emergenza - discplinato dall'articolo 122 e ancora da nominare con Dpcm, ma indicato dal premier Giuseppe Conte in Domenico Arcuri (a.d. Invitalia S.p.A.) - è autorizzato a erogare finanziamenti mediante contributi a fondo perduto e in conto gestione, nonché finanziamenti agevolati, alle imprese produttrici di questi dispositivi. A questo scopo il Commissario si avvale di Invitalia S.p.A., che opera come soggetto gestore della misura, e entro 5 giorni dall’entrata in vigore del decreto definisce e avvia la misura e fornisce specifiche disposizioni per assicurare la gestione della stessa. I dispositivi di protezione individuale, specifica l'articolo, sono forniti in via prioritaria ai medici e agli operatori sanitari e sociosanitari. Per le finalità dell'articolo è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per il 2020, per contributi a fondo perduto e per finanziamenti agevolati, secondo modalità compatibili con la normativa europea. Le risorse sono accreditate su un apposito conto corrente infruttifero intestato a Invitalia, aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato. La gestione ha natura di gestione fuori bilancio, assoggettata al controllo della Corte dei conti.

L'articolo 6 dispone che, fino al termine dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, il Capo del Dipartimento della protezione civile può disporre, con proprio decreto, la requisizione in uso o in proprietà, da ogni soggetto pubblico o privato, di presidi sanitari e medico-chirurgici, nonché di beni mobili di qualsiasi genere che occorrono per fronteggiare l'emergenza sanitaria, anche per assicurare la fornitura delle strutture e degli equipaggiamenti alle aziende sanitarie o ospedaliere e per implementare il numero di posti letto specializzati nei reparti di ricovero. La requisizione in uso non può durare oltre sei mesi dalla data di apprensione del bene, o fino al termine al quale sia stata prorogata la durata dello stato di emergenza. Se, entro la scadenza di questo termine, la cosa non è restituita al proprietario senza alterazioni sostanziali e nello stesso luogo in cui fu requisita, o in altro luogo se il proprietario acconsente, la requisizione in uso si trasforma in requisizione in proprietà, salvo che l’interessato consenta espressamente alla proroga del termine. I beni mobili che con l’uso vengono consumati o alterati nella sostanza sono requisibili solo in proprietà. Contestualmente all’apprensione dei beni requisiti, l’amministrazione corrisponde al proprietario una somma di denaro a titolo di indennità di requisizione, di cui viene dettagliata l'erogazione. Nei casi in cui occorra disporre temporaneamente di beni immobili per far fronte ad improrogabili esigenze connesse con l’emergenza, il Prefetto, su proposta del Dipartimento della protezione civile e sentito il Dipartimento di prevenzione territorialmente competente, può disporre, con proprio decreto, la requisizione in uso di strutture alberghiere, ovvero di altri immobili che hanno analoghe caratteristiche di idoneità, per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare, laddove queste misure non possano essere attuate presso il domicilio della persona interessata. Contestualmente all’apprensione dell’immobile requisito, il Prefetto, avvalendosi delle risorse di cui al presente decreto, corrisponde al proprietario di detti beni una somma di denaro a titolo di indennità di requisizione. Per l’attuazione dell'articolo è autorizzata la spesa nel limite massimo di 150 milioni di euro per il 2020. 

L'articolo 7 stabilisce che, per contrastare e contenere il diffondersi del COVID-19, è autorizzato per il 2020 l’arruolamento eccezionale, a domanda, di militari dell’Esercito italiano in servizio temporaneo, con una ferma eccezionale della durata di un anno. Si tratta di 120 ufficiali medici, con il grado di tenente e 200 sottufficiali infermieri, con il grado di maresciallo.

L'articolo 9 prevede che, per frontaggiare l'emergenza, è autorizzata la spesa di 34,6 milioni di euro per il potenziamento dei servizi sanitari militari e per l’acquisto di dispositivi medici e presidi sanitari mirati alla gestione dei casi urgenti e di biocontenimento. Lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze viene autorizzato alla produzione e distribuzione di disinfettanti e sostanze ad attività germicida o battericida, nel limite di spesa di 704mila euro. 

L'articolo 10 prevede che l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) è autorizzato ad acquisire un contingente di 200 medici specialisti e di 100 infermieri, conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, eventualmente prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza per garantire assistenza e cure ambulatoriali agli infortunati sul lavoro e tecnopatici. 

L'articolo 16 prevede che, fino al termine dello stato di emergenza, sull’intero territorio nazionale, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI) le mascherine chirurgiche reperibili in commercio. Gli individui presenti sull’intero territorio nazionale, sotto la propria responsabilità, sono autorizzati all’utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio.

L'articolo 19 dispone che i datori di lavoro che nel 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per periodi che partono dal 23 febbraio 2020 e per una durata massima di nove settimane e comunque entro agosto 2020. I datori di lavoro che presentano domanda sono dispensati dall’osservanza dell'obbligo di informazione e consultazione sindacale disposto dall’articolo 14 del dlgs 148/2015 sul riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali e dal termine di 15 giorni a partire dalla sospensione o riduzione dell'attività per la presentazione della domanda di concessione del trattamento, previsto dall'articolo 15, comma 2 dello stesso dlgs nonché dall'obbligo di presentazione della domanda di accesso all'assegno ordinario non prima di 30 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione eventualmente programmata e 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attivià lavorativa. Resta fermo, rispetto alla prima bozza del decreto, che l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della richiesta. La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa e non è soggetta alla verifica dei requisiti. I periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario concessi non sono soggetti al limite di 24 mesi per quinquennio mobile per unità produttiva; per le imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini non è valido il limite di 30 mesi per quinquennio (limiti disposti dall'articolo 4 del dlgs 148/2015). Prevista anche la deroga al limite di 13 settimane continuative per l'integrazione salariale ordinaria (art. 12 dlgs 148/2015), di 26 settimane in un biennio per la garanzia dell'assegno ordinario da parte del fondo (art. 29, comma 3). L’assegno ordinario è concesso, limitatamente al periodo indicato e nel 2020, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Il trattamento, su istanza del datore di lavoro, può essere concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS. I lavoratori destinatari delle norme di cui al presente articolo devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020. Le prestazioni di sostegno al reddito sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 1.347,2 milioni di euro per il 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa e qualora emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

Secondo l'articolo 20 le aziende che, al 23 febbraio 2020, avevano in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale, secondo quanto stabilito dall’articolo 19 e per un periodo non superiore a nove settimane. La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale può riguardare anche gli stessi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie a totale copertura dell’orario di lavoro. La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale è subordinata alla sospensione degli effetti della concessione della cassa integrazione straordinaria precedentemente autorizzata e il relativo periodo di trattamento ordinario di integrazione salariale non è conteggiato ai fini dei limiti previsti dal dlgs 148/2015. Le prestazioni di sostegno al reddito sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 338,2 milioni di euro per il 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa e qualora emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica non prende in considerazione ulteriori domande. 

L'articolo 21 prevede che i datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale che al 23 febbraio avevano in corso un assegno di solidarietà, possono presentare domanda di concessione dell’assegno ordinario per un periodo non superiore a nove settimane. La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce l’assegno di solidarietà già in corso. La concessione dell’assegno ordinario può riguardare anche gli stessi lavoratori beneficiari dell’assegno di solidarietà, a totale copertura dell’orario di lavoro. I periodi in cui vi è coesistenza tra assegno di solidarietà e assegno ordinario non sono conteggiati ai fini delle limitazioni previste dall'articolo 4 e 29 del dlgs 148/2015 sugli ammortizzatori sociali. 

L'articolo 22 contiene nuove disposizioni per la cassa integrazione in deroga. Dispone che le Regioni e le Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro (anche con meno di cinque dipendenti) del settore privato, inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore e compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche telematicamente con le organizzazioni sindacali, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane. Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori. Il trattamento, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. L’accordo non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti. Il trattamento è riconosciuto nel limite massimo di 3.293,2 miioni di euro per il 2020 ed è concesso con decreto delle regioni e delle province autonome interessate, da trasmettere all’INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall’adozione. I trattamenti sono concessi con decreto delle regioni e delle province autonome interessate, da trasmettere all’INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall’adozione, la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa e possono essere concessi esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS.

L'articolo 23, sul congedo parentale e l'indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, stabilisce che, a partire dal 5 marzo 2020, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione. I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità. La stessa indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto. La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. Il limite di età di 12 anni non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata. I genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. Le disposizioni dell'articolo trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari. In alternativa alla prestazione è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, erogato mediante il libretto famiglia. Il bonus è riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari. 

L'articolo 24 estende la durata dei permessi mensili retribuiti coperti da contribuzione figurativa di ulteriori dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020. 

L'articolo 26 stabilisce che il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dai lavoratori del settore privato, dovuto a COVID-19, è equiparato alla malattia, ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto. Fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero. Il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. Sono considerati validi i certificati di malattia trasmessi, prima dell’entrata in vigore della disposizione, anche in assenza del provvedimento da parte dell’operatore di sanità pubblica. Gli oneri a carico del datore di lavoro, che presentano domanda all’ente previdenziale, e degli Istituti previdenziali connessi con le tutele sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 130 milioni di euro per il 2020. Gli enti previdenziali provvedono al monitoraggio del limite di spesa. Se il lavoratore si trova in malattia accertata da COVID-19, il certificato è redatto dal medico curante nelle consuete modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell’operatore di sanità pubblica. 

L'articolo 34 sospende di diritto, a partire dal 23 febbraio 2020 e fino al 1° giugno 2020, il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’INPS e dall’INAIL. Sono sospesi anche i relativi termini di prescrizione

L'articolo 39 dispone che fino al 30 aprile 2020 i lavoratori dipendenti disabili o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, a condizione che questa modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile. 

L'articolo 42 sospende di diritto, a partire dal 23 febbraio 2020 e e fino al 1° giugno 2020, il decorso dei termini di decadenza relativi alle richieste di prestazioni erogate dall’INAIL. Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’INAIL, che assicura la relativa tutela dell’infortunato. Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. Questi eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati per la determinazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico. La disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati.

L'articolo 43 dispone che, per sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese, a seguito dell’emergenza sanitaria coronavirus, l’Inail provvede entro il 30 aprile 2020 a trasferire ad Invitalia l’importo di 50 milioni di euro da erogare alle imprese per l’acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale, a valere sulle risorse già programmate nel bilancio di previsione 2020 dello stesso istituto. Per rafforzare la tutela dei lavoratori infortunati e tecnopatici e potenziare, tra le altre, le funzioni di prevenzione e di sorveglianza sanitaria, l’INAIL è autorizzato a bandire procedure concorsuali pubbliche e conseguentemente ad assumere a tempo indeterminato, a partire dal 2020, un contingente di 100 unità di personale a tempo indeterminato, con qualifica di dirigente medico di primo livello nella branca specialistica di medicina legale e del lavoro.

L'articolo 44 istituisce il Fondo per il reddito di ultima istanza, nei limiti di spesa di 300 milioni di euro per il 2020, con lo scopo di garantire un'indennità per i lavoratori dipendenti e autonomi, inclusi i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria che, in conseguenza dll’emergenza epidemiologica da COVID 19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro. Con uno o più decreti del ministro del Lavoro, di concerto con il Mef, da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell’indennità, nonchè la eventuale quota del limite di spesa da destinare, in via eccezionale, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica, al sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria. 

L'articolo 46 dispone che, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto, l'avvio delle procedure di impugnazione dei licenziamenti è precluso per 60 giorni e nello stesso periodo sono sospese le procedure pendenti avviate dopo il 23 febbraio 2020. Fino alla scadenza del termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo.

L'articolo 54 prevede che, per un periodo di nove mesi dall'entrata in vigore del decreto, in deroga all'ordinaria disciplina del Fondo di solidarietà mutui prima casa (Fondo Gasparrini), l'ammissione ai benefici del Fondo è estesa ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 o nel minor lasso di tempo tra la data della domanda e il 21 febbraio, un calo del proprio fatturato superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus. Per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Nel caso di mutui concessi da intermediari bancari o finanziari, il Fondo, su richiesta del mutuatario, presentata per il tramite dell'intermediario medesimo, provvede al pagamento degli interessi compensativi in misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione. Per le finalità dell'articolo sono assegnati 400 milioni di euro per il 2020.

L'articolo 55 dispone che, qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti, può trasformare in credito d’imposta le attività per imposte anticipate riferite a perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile alla data della cessione; importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto non ancora dedotto né fruito tramite credito d’imposta alla data della cessione. 

L'articolo 56 dispone che, per sostenere le attività imprenditoriali danneggiate, le imprese possono avvalersi, dietro comunicazione, delle seguenti misure di sostegno finanziario:

  • per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti al 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;
  • per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle stesse condizioni;
  • per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso fino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

L'impresa autocertifica di aver subìto in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19. Possono beneficiare delle misure le imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate. Ai fini del presente articolo, si intendono per imprese le microimprese e le piccole e medie imprese come definite dalla Commissione europea. Viene rifinanziato di 1730 milioni di euro il Fondo Mediocredito Centrale. 

L'articolo 57, per supportare la liquidità delle imprese danneggiate, dispone che le esposizioni assunte da Cassa depositi e prestiti S.p.A., anche nella forma di garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti, in favore delle banche e degli altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito che erogano finanziamenti alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa dell'emergenza, operanti in settori individuati con decreto ministeriale, possono essere assistite dalla garanzia dello Stato. La garanzia dello Stato è rilasciata in favore di Cassa depositi e prestiti S.p.A. fino ad un massimo dell’80% dell’esposizione assunta a prima domanda, orientata a parametri di mercato, esplicita, incondizionata e irrevocabile e conforme con la normativa di riferimento dell'Unione europea. Con decreto del Mef sono stabiliti criteri, modalità e condizioni per la concessione della garanzia e la relativa procedura di escussione e sono individuati i settori nei quali operano le imprese, assicurando comunque complementarietà con il Fondo di garanzia. È istituito nello stato di previsione del Mef un fondo a copertura delle garanzie dello Stato concesse, con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per il 2020. È autorizzata allo scopo l'istituzione di un apposito conto corrente di tesoreria. La gestione del Fondo può essere affidata a società a capitale interamente pubblico mentre la dotazione del fondo sul quale sono versate le commissioni che CDP paga per l’accesso alla garanzia, può essere incrementata anche mediante versamento di contributi da parte delle amministrazioni statali e degli enti territoriali. Le commissioni e i contributi sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo. 

L'articolo 60 prevede che i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020, sono prorogati al 20 marzo 2020. 

L'articolo 62 dispone che, per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dalle ritenute alla fonte e delle trattenute sull’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Restano ferme le disposizioni introdotte dall’articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 2020 sulla dichiarazione dei redditi precompilata 2020. Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 relativi a:

  • ritenute alla fonte e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta; 
  • relativi all’imposta sul valore aggiunto;
  • relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria. 

La sospensione dei versamenti dell’imposta sul valore aggiunto si applica, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza. Per gli 11 comuni della zona rossa individuati dal dpcm 1 marzo 2020 restano ferme le sospensioni contributive vigenti. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a partire dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato e gli adempimenti sospesi sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400mila euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta e provvedono a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione, entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a partire dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

L'articolo 63 dispone che, ai titolari di redditi di lavoro dipendente che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a 40mila euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese. I sostituti d’imposta riconoscono l’incentivo in via automatica a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. 

L'articolo 64 stabilisce che, con l'obiettivo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro come misura di contenimento del contagio, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, fino ad un massimo di 20mila euro. 

L'articolo 66 prevede che per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nel 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, spetta una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30mila euro. Ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap), le erogazioni liberali di cui al periodo precedente sono deducibili nell'esercizio in cui sono effettuate. 

L'articolo 67 sospende dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori. Sospende inoltre fino al 31 maggio i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa. 

L'articolo 68 prevede che, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti che scadono nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. 

L'articolo 71 dispone che, con decreto del Mef, sono previste forme di menzione per i contribuenti i quali, non avvalendosi di una o più tra le sospensioni di versamenti previste, effettuino alcuno dei versamenti sospesi e ne diano comunicazione al ministero.

L'articolo 73 dispone che fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo queste modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, se previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni oltre che adeguata pubblicità delle sedute, quando previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente. Per lo stesso tempo, i presidenti degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, anche articolati su base territoriale, possono disporre lo svolgimento delle sedute in videoconferenza, anche quando questa modalità non sia prevista negli atti regolamentari interni, garantendo comunque la certezza nell’identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni.

L'articolo 79 sulle misure urgenti per il trasporto aereo stabilisce che, per quanto riguarda questo settore, l’epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come calamità naturale ed evento eccezionale. In considerazione dei danni subiti dall’intero settore dell’aviazione, alle imprese titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciata dall’Enac che esercitano oneri di servizio pubblico, sono riconosciute misure a compensazione dei danni subiti come conseguenza diretta dell’evento eccezionale al fine di consentire la prosecuzione dell’attività. Un decreto MISE di concerto con il MEF stabilirà le modalità di applicazione della disposizione, subordinata all’autorizzazione della Commissione europea. In considerazione della situazione determinata sulle attività di Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. e di Alitalia Cityliner S.p.A. entrambe in amministrazione straordinaria dall’epidemia da COVID-19, è autorizzata la costituzione di una nuova società interamente controllata dal MEF o da una società a prevalente partecipazione pubblica anche indiretta. Con uno o più decreti del ministro dell’Economia, di natura non regolamentare e sottoposti alla registrazione della Corte dei Conti, che rappresentano l’atto costitutivo della nuova società, sono definiti l’oggetto sociale, lo Statuto e il capitale sociale iniziale e sono nominati gli organi sociali in deroga e viene definito ogni altro elemento necessario per la costituzione e il funzionamento della società. Il Commissario Straordinario delle società è autorizzato a porre in essere ogni atto necessario o conseguente per espletare la procedura di cessione dei complessi aziendali delle due società in amministrazione straordinaria e fino all’effettivo trasferimento dei medesimi complessi aziendali all’aggiudicatario della procedura di cessione. Il Mef è autorizzato a partecipare al capitale sociale o a rafforzare la dotazione patrimoniale della nuova società, anche in più fasi e anche per successivi aumenti di capitale o della dotazione patrimoniale, anche tramite società a prevalente partecipazione pubblica anche indiretta. 
Per l’eventuale trasferimento del personale ricompreso nel perimetro dei complessi aziendali delle società in amministrazione straordinaria, come efficientati e riorganizzati, i passaggi anche solo parziali di lavoratori alle dipendenze del cessionario possono essere effettuati anche previa collocazione in cassa integrazione guadagni straordinaria o cessazione del rapporto di lavoro in essere e assunzione da parte del cessionario, con esclusione di ogni altra disciplina eventualmente applicabile. 
Per l’attuazione di queste norme, viene istituito un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per il 2020. Con decreto del MEF da adottare di concerto con MISE sono stabiliti gli importi da destinare alle singole finalità. Con decreto del MEF, può essere riassegnata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una quota degli importi che derivano da operazioni di valorizzazione di attivi mobiliari e immobiliari o da distribuzione di dividendi o riserve patrimoniali.

L'articolo 80 incrementa di 400 milioni di euro le risorse a disposizione dei Contratti di sviluppo. Si tratta di uno o più progetti d’investimento strettamente connessi e funzionali tra loro e possono comprendere progetti di ricerca, sviluppo e innovazione. Lo strumento consente la finanziabilità di ampi settori (sono ammissibili programmi di sviluppo industriali - compresi quelli sull’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli -; programmi di sviluppo per la tutela ambientale; programmi di sviluppo di attività turistiche che possono comprendere, per un importo non superiore al 20% degli investimenti complessivi da realizzare, programmi destinati allo sviluppo delle attività commerciali).

L'articolo 81 rinvia il referendum sul taglio dei parlamentari. Il termine entro il quale è indetto il referendum confermativo è fissato in 240 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza che lo ha ammesso. Si dovrebbe tenere il 19 settembre prossimo.

Articoli 83-84-85. Prevedono: il recepimento del decreto legge già in vigore in materia di giustizia prorogando il termine dal 22 marzo al 15 aprile. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili, penali e amministrativi pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d’ufficio successivamente al 15 aprile 2020. Sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Nel caso in cui il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di questo periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto in parte nel periodo di sospensione, è differita l’udienza o l’attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. Per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti l’autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell’ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal ministero della Salute al fine di evitare assembramenti all’interno dell’ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone.

L'articolo 91 chiarisce che il rispetto delle misure di contenimento può escludere, nei singoli casi, la responsabilità del debitore (prevista dall'articolo 1218 del codice civile) oltre che l’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti. L'erogazione dell'anticipazione del prezzo è consentita anche nel caso di consegna in via d’urgenza, per assicurare immediata liquidità alle imprese anche nel caso di consegna anticipata per velocizzare l’inizio della prestazione appaltata. 

L'articolo 92 stabilisce che, per fronteggiare l’improvvisa riduzione dei traffici marittimi afferenti al trasporto di merci e di persone, in relazione alle operazioni effettuate dalla data di entrata di entrata in vigore del presente decreto fino alla data del 30 aprile 2020, non si procede all’applicazione della tassa di ancoraggio, il pagamento dei canoni e i diritti doganali. Autorizza alla circolazione fino al 31 ottobre 2020 dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita e prova e alle attività di revisione.

L'articolo 97 prevede di aumentare la quota in anticipazione del Fondo sviluppo e coesione che dispone l’erogazione, a titolo di anticipo, del 10 per cento sulle risorse assegnate ai singoli interventi così finanziati. L'anticipo può essere richiesto per un ulteriore 10 per cento delle risorse assegnate ai singoli interventi nel caso in cui siano cantierabili, ovvero già dotati di progettazione esecutiva approvata dagli organi competenti. La disposizione non si applica ai finanziamenti di opere i cui soggetti attuatori sono ANAS e RFI. 

L'articolo 99 autorizza il Dipartimento della protezione civile ad aprire uno o più conti correnti bancari dedicati in via esclusiva alla raccolta e utilizzo delle donazioni liberali di somme finalizzate a far fronte all'emergenza epidemiologica del virus COVID-19.

L'Articolo 103 stabilisce che ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020. Queste disposizioni non si applicano ai pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque denominate oltre di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominati. L’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 30 giugno 2020. 

L'articolo 104 poroga la validità dei documenti di riconoscimento e di identità rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza, al 31 agosto 2020. La validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.

L'articolo 108 prevede, a tutela dei lavoratori del servizio postale e dei destinatari degli invii postali, per lo svolgimento del servizio postale relativo agli invii raccomandati, agli invii assicurati e alla distribuzione dei pacchi, che, fino al 30 giugno, gli operatori postali procedono alla consegna di invii e pacchi mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza raccoglierne la firma con successiva immissione dell’invio nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda o nel luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro. 

L'articolo 109 prevede una deroga per regioni e province autonome per il solo esercizio finanziario 2020 alle priorità di utilizzo della quota libera dell’avanzo di amministrazione delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali, che può essere utilizzata, fermo restando la priorità di copertura dei debiti fuori bilancio e della salvaguardia degli equilibri di bilancio, per il finanziamento delle spese correnti connesse con l’emergenza.

Gli articoli 111 e 112 prevedono una sospensione dei mutui di regioni ed enti locali per il 2020. 

Gli articoli 117 e 118 prorogano la durata in carica degli attuali componenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e del Garante per la protezione dei dati personali, nelle more della nomina dei nuovi componenti, dal 31 marzo 2020 fino ai 60 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica.

L'articolo 122 prevede la nomina, con decreto del presidente del Consiglio, di un Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure che occorrono per il contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID -19. Il premier Conte lo ha già individuato nella figura del presidente e ad di Invitalia Domenico Arcuri. Il Commissario opererà fino alla scadenza dello stato di emergenza e delle relative eventuali proroghe. Del conferimento dell'incarico è data immediata comunicazione al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale.  L’incarico di Commissario è compatibile con altri incarichi pubblici o privati ed è svolto a titolo gratuito. 

Proroga fino al 31 luglio 2020, i termini previsti dal codice delle assicurazioni private per i sinistri con danni a cose o persone, per la formulazione dell’offerta o della motivata contestazione, nei casi di necessario intervento di un perito o del medico legale ai fini della valutazione del danno alle cose o alle persone, sono prorogati di ulteriori 60 giorni. 

Per contrastare le difficoltà finanziarie delle pmi e facilitarne l'accesso al credito, l'Unioncamere e le camere di commercio, nell’anno in corso, a valere sulle risorse disponibili dei rispettivi bilanci, possono realizzare specifici interventi, anche tramite appositi accordi con il fondo centrale di garanzia, con altri organismi di garanzia, oltre che con soggetti del sistema creditizio e finanziario. Per le stesse finalità, le camere di commercio e le loro società in house sono autorizzate a intervenire mediante l'erogazione di finanziamenti con risorse reperite avvalendosi di una piattaforma on line di social lending e di crowdfunding, tenendo apposita contabilizzazione separata dei proventi conseguiti e delle 
corrispondenti erogazioni effettuate.

L'articolo 126 individua le coperture del testo. Autorizza l’emissione di titoli di Stato per un importo fino a 25.000 milioni di euro per il 2020. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, passa, per il 2020, da 58.000 a 83.000 milioni di euro. Incrementato di 2mila milioni di euro il Fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull’indebitamento netto delle PA. Le risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica sono disaccantonate e rese disponibili, in termini di competenza e cassa, per un importo pari a 213 milioni di euro annui dal 2021; altre risorse sono recuperate dal Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti e dalle minori entrate degli 
articoli 2, 7, 8, 11, 55, 66 e 74. Le risorse destinate a ciascuna delle misure previste dal dl, viene specificato, sono soggette a un monitoraggio effettuato dal ministero dell’Economia che potrà, con appositi decreti, apportare modifiche di bilancio per allocare in modo più efficiente le risorse. Le risorse destinate all'attuazione da parte dell'INPS “sono tempestivamente trasferite” dal bilancio dello Stato all'Istituto medesimo. Le Amministrazioni pubbliche, nel rispetto della normativa europea, destinano le risorse disponibili, nell’ambito dei rispettivi programmi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei 2014/2020, alla realizzazione di interventi finalizzate a fronteggiare la situazione di emergenza connessa all’infezione epidemiologica Covid-19, comprese le spese relative al finanziamento del capitale che circola nelle PMI, come misura temporanea, e ogni altro investimento, incluso il capitale umano, e le altre spese necessarie a rafforzare le capacità di risposta alla crisi nei servizi di sanità pubblica e in ambito sociale.

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