- ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI FERROVIARI RIUNITI
CARO MATERIALI: entro l'8 dicembre le istanze di compensazione. Circolare MIMS
A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale Rilevazione variazione prezzi materiali dello scorso 23 novembre, il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili ha pubblicato una CIRCOLARE recante le modalità operative per il calcolo e il pagamento della compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione, prevista dal c.d. DL Sostegni-bis. Le variazioni si riferiscono al primo semestre 2021, rispetto alla media dell'anno precedente.
In particolare, viene illustrata la seguente procedura:
- Presentazione istanza – gli appaltatori presentano alla stazione appaltante l’istanza di compensazione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del dereto (cioè entro il prossimo 9 dicembre), l’indicazione dei materiali da costruzione per i quali il decreto rileva variazioni dei prezzi.
- Accertamenti – il direttore dei lavori provvede ad accertare le quantità di ciascun materiale da costruzione a cui applicare la variazione di prezzo unitario, sia per le opere contabilizzate a misura che per quelle contabilizzate a corpo, e a determinare l’ammontare della compensazione. La circolare specifica, inoltre, le modalità di calcolo da utilizzare per tali operazioni. Si specifica infine che sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell’anno solare di presentazione dell’offerta, e che ai lavori contabilizzati in un periodo di tempo inferiore alla base temporale di rilevazione del decreto e diversi da quelli contabilizzati nell’anno solare di presentazione dell’offerta, si applica per intero la variazione di prezzo rilevata dal decreto.
- Erogazione del pagamento – conclusi i conteggi da parte del direttore dei lavori e presentati alla stazione appaltante, il responsabile del procedimento o il dirigente preposto provvedono a convalidare i conteggi effettuati, a verificare la disponibilità di somme nel quadro economico di ogni singolo intervento, nonché a richiedere alla stazione appaltante l’utilizzo di ulteriori somme disponibili o che diverranno tali, secondo quanto disposto dalla norma, e provvede ad effettuare il relativo pagamento.
- Variazioni in diminuzione – si prevede che entro 15 giorni dalla pubblicazione del decreto, in presenza di lavorazioni che contengano materiali da costruzione che hanno subito variazioni in diminuzione, la procedura sia avviata d’ufficio dalla stazione appaltante. Si dispone in questo senso che il responsabile del procedimento accerti con proprio provvedimento il credito della stazione appaltante e proceda ad eventuali recuperi.