- ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI FERROVIARI RIUNITI

Mercato assicurativo e appalti RFI
L’azione costante delle aziende qualificate Ferrovie, svolta sotto il coordinamento della loro associazione, ha prodotto finalmente una correzione di rotta per quanto attiene le fideiussioni e le coperture assicurative richieste dalle Stazioni Appaltanti RFI negli appalti lavori. A questo risultato ha contribuito certamente la resistenza storica del mercato assicurativo specializzato che, sin dalla introduzione della cd Legge Meloni (N. 109 del 11 Febbraio 1994) è risultato restio, quando non addirittura indisponibile, a rilasciare nei termini della nuova normativa, fideiussioni (Provvisoria e Definitiva) e coperture assicurative (CAR, Postuma Decennale ed RCP del progettista).
Con la successiva definizione dei testi di polizza e delle fideiussioni (DM 123 del 12 Marzo 2004), il perimetro delle nuove garanzie, e quindi dei rischi assunti dalle compagnie, è risultato chiaro e la resistenza iniziale del mercato si è decisamente attenuata.
Allo stesso tempo questa nuova disponibilità non è mai valsa per gli appalti del gruppo Ferrovie, che hanno sempre rappresentato, per imprese e compagnie, incognite da verificare attentamente in sede di gara.
Inevitabilmente noiosa la cronologia, ma indispensabile per caratterizzare l’arco temporale che va dal Codice degli Appalti 2016 (D.Lgs. 50/2016), al recente Codice degli Appalti 2023 (D.Lgs. 36/2023) e quindi ai giorni nostri, in cui la storia sembra, come detto in premessa, avere avuto un lieto fine.
In effetti Ferrovie nell’applicare le prerogative riservate alle stazioni appaltanti appartenenti ai “settori speciali”, nelle Condizioni Generali di Contratto (CGC) per gli appalti delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiano (allegato 2 a Disposizione di Gruppo n. 230/AD del 17 Luglio 2017) ha sottoposto imprese e compagnie ad impegni ulteriori rispetto a quanto previsto dalla normativa .
Le nuove CGC, prevedendo il rilascio delle cauzioni definitive nella forma di “contratto autonomo di garanzia” hanno, quantomeno inizialmente, escluso l’operatività delle compagnie, riservando di fatto negli anni a seguire il rilascio delle definitive al sistema bancario.
Successivamente un numero modestissimo di compagnie ha rimosso questa preclusione ma, considerata l’onerosità del testo di garanzia predisposto dal committente , a tassazioni quantomeno doppie rispetto a quelle abituali, ovvero per quelle rilasciate nei termini previsti dagli “schemi tipo” definiti dalla normativa per gli enti pubblici.
Per quanto attiene l’assicurazione dei lavori (CAR e Decennale Postuma) i valori previsti dalla normativa corrente venivano richiamati, ma con la formula “salve diverse previsioni contrattuali”, ipotesi questa ultima nella pratica prevalente, con la previsione negli Accordi Quadro, e quindi con concreta richiesta poi, all’emissione di singoli applicativi, di massimali RCT sino a 10 volte quelli previsti dalla normativa (50 milioni rispetto ai 5 milioni previsti come massimo dal codice degli appalti 2016).
Valori quindi ampiamente esuberanti i limiti di trattato di riassicurazione delle compagnie, da collocare quindi per la differenza in riassicurazione facoltativa da parte di queste ultime o in coassicurazione con altre compagnie.
Le CGC prevedevano la possibilità inoltre di richiedere ulteriori coperture, poi nel tempo effettivamente concretizzate - vedi la c.d. “Indennitaria Biennale”, garanzia dai contenuti che la maggioranza delle compagnie specializzate rifiutano di quotare, mentre altre, poche per la verità, fanno pagare a carissimo prezzo. Esponenziale in questo contesto l’incremento dei costi per le imprese.
Inevitabile a questo punto lo sconcerto delle imprese, che decidono di documentarsi e resistere, acquisendo pareri legali, e condividendo iniziative suggerite dai legali di ANCEFERR, associazione da loro costituita nel 2011.
Il risultato stenta a venire, considerati anche gli anni del coronavirus, ma il merito di ANCEFERR è quello di insistere e alla fine ottenere un confronto garbato, ma fermo e costruttivo, con i vertici di Ferrovie.
E il risultato infatti arriva alla fine dello scorso anno, con la comunicazione interna del 05.12. 2023 di RFI a tutte le Direzioni Operative ed Infrastruttura Territoriali, e si consolida con la comunicazione RFI indirizzata ad ANCEFERR del 26.01.2024.
In sostanza la scelta di Ferrovie è quella di rimodulare, in ragione del principio di proporzionalità invocato da ANCEFERR, le richieste di CAR e Decennale Postuma nel perimetro dei massimali e garanzie previste dall’art. 117 comma 11 del Codice degli Appalti 2023, salvo valutare soluzioni autonome nei casi che, a loro discrezione e spese, tecnicamente lo richiedono, nonché di procedere alla riduzione progressiva delle definitive ed allo svincolo delle stesse entro 12 mesi dal fine lavori, a prescindere dall’espletamento del collaudo Tecnico Amministrativo previsto dal contratto.
Il maggior costo assicurativo per massimali elevati nella prospettiva di eventi catastrofali, nei casi che a discrezione di RFI li richiedono, passa, come è giusto che sia, a carico di quest’ultima.
Le fideiussioni saranno ridotte progressivamente in base all’avanzamento dei lavori e quindi svincolate entro tempi certi dalla loro ultimazione (12 mesi), come previsto dal nuovo codice.
Le regole del gioco, per chi scrive, sembrano ristabilite, con vantaggi innegabili per tutti gli stakeholder in causa.
Edoardo Barni
Presidente CdS Assifidi Broker di Assicurazioni Spa